I lavoratori frontalieri hanno diritto a ricevere gli assegni familiari in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.
Qualora tuttavia l’altro genitore abbia un’attività di lavoro di tipo dipendente in Italia (o percepisca una rendita sostitutiva quali la pensione d’invalidità, rendita di disoccupazione, ecc.) allora tale genitore dovrà obbligatoriamente richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dell’INPS. In tal caso il frontaliere avrà poi diritto a ricevere in Svizzera la differenza tra l’assegno intero e quanto già percepito in Italia dall’altro genitore.
Per effettuare la richiesta di assegni familiari in Svizzera il frontaliere dovrà:
- Compilare l’apposito formulario di richiesta messo a disposizione dalla Cassa di compensazione svizzera.
- Richiedere alla Cassa di compensazione svizzera il formulario E-401 (attestazione stato di famiglia). Il lavoratore dovrà quindi compilare la parte A e far compilare la parte B dall’Ufficio Anagrafe del proprio Comune. Dovrà quindi riconsegnare il modulo compilato alla Cassa svizzera.
- Richiedere alla Cassa di compensazione svizzera il formulario E-411. Il lavoratore dovrà quindi compilare soltanto la parte A e riconsegnare il modulo alla Cassa svizzera; sarà poi compito della Cassa svizzera inviare il documento all’INPS di competenza per la compilazione della parte B.
- Per la richiesta dell’assegno di formazione, richiedere alla Cassa di compensazione svizzera il formulario E-402 (attestazione frequenza scolastica). Il lavoratore dovrà quindi compilare la parte A e far compilare la parte B all’Istituto scolastico/università. Dovrà quindi riconsegnare il modulo compilato alla Cassa svizzera.