Che tipo di permessi esitstono:
- Permesso per frontalieri (G) per il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza. Con rientro giornaliero o settimanale al proprio domicilio all'estero.
- Permesso di dimora temporaneo (L) per il cittadino straniero che intende soggiornare in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi e inferiore a un anno, con attività lavorativa dipendente o senza attività.
- Permesso di dimora (B) per il cittadino straniero che intende stabilirsi in Ticino, facendone il centro dei propri interessi, con attività lavorativa o senza attività.
Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata
Per persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante un perido massimo di 90 giorni/3 mesi nel corso di 1 anno civile, di regola non necessitano di un permesso di lavoro rilasciato dalla Sezione della popolazione ma sono sottoposti, per il Cantone Ticino, ad un obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro.
TPS ricorda che senza permesso è vietato lavorare in Svizzera.