Informazione permessi

Il permesso di lavoro

La presa d’impiego di un lavoratore straniero è soggetta a un permesso o notifica. È in principio il datore di lavoro che intraprende le pratiche necessarie presso le autorità cantonali competenti in Svizzera affinché possa ricevere le autorizzazioni necessarie.
Che tipo di permessi esitstono:
  • Permesso per frontalieri (G) per il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza. Con rientro giornaliero o settimanale al proprio domicilio all'estero.
  • Permesso di dimora temporaneo (L) per il cittadino straniero che intende soggiornare in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi e inferiore a un anno, con attività lavorativa dipendente o senza attività.
  • Permesso di dimora (B) per il cittadino straniero che intende stabilirsi in Ticino, facendone il centro dei propri interessi, con attività lavorativa o senza attività.

Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata
Per persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante un perido massimo di 90 giorni/3 mesi nel corso di 1 anno civile, di regola non necessitano di un permesso di lavoro rilasciato dalla Sezione della popolazione ma sono sottoposti, per il Cantone Ticino, ad un obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro.

TPS ricorda che senza permesso è vietato lavorare in Svizzera.

Quali documenti necessito per il permesso di lavoro?

Per ottenere il permesso si necessitano i seguenti documenti:
Nuovo permesso:
  • Contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro.
  • Copia vidimata del documento di identità o passaporto.
  • Estratto casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi).
  • Se permesso (L) anche il contratto di affitto.
Una volta ottenuto il permesso la persona straniera deve:
  • chiedere il rinnovo del permesso 14 giorni prima della scadenza;
  • comunicare eventuali modifiche dei dati indicati sul permesso (anagrafici, indirizzo all’estero o dello stato civile) entro 14 giorni dal cambiamento.
  • L'inizio di ogni nuova attività lucrativa e il cambiamento di posto di lavoro sono da notificare prima della nuova assunzione d'impiego all'Ufficio della migrazione.
Attenzione: Se il lavoratore straniero ha cessato l’attività da più di 6 mesi e/o il suo permesso è nel frattempo scaduto, deve inoltrare la richiesta di rilascio di un nuovo permesso

Rinnovo o cambio datore di lavoro:
  • Contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro.
  • Invio del permesso in originale.
  • In caso di rinnovo, anche l'estratto del casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi).

Luoghi per la vidimazione:
Luogo Indirizzo Orari
Camorino Ala Munda, 6528 Camorino LU-VE 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Caslano Strada cantonale 14, 6987 Caslano LU-ME-VE-SA 08:30 - 12:00
Locarno Via Bernardino Luini 12A, 6601 Locarno LU-VE 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Mendrisio Via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio LU-VE 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Noranco Via Pian Scairolo, 6915 Pambio-Noranco LU-VE 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Il casellario giudiziale in Italia è ottenibile in qualunque ufficio locale del casellario giudiziale esistente presso la Procura della Repubblica di ogni città sede di Tribunale. Sito on line per trovare quello più vicino a te e prenotarlo: Casellario giudiziale

Le modifiche di indirizzo, stato civile, vanno segnalate immediatamente.

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