La busta paga è composta principalmente da:
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Retribuzione
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Assegni familiari
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Trattenute (previdenziali e fiscali)
Cominciamo dalla retribuzione; a sua volta, quest'ultima è composta da alcuni elementi particolari che è importante conoscere.
Salario orario
Se il lavoratore è retribuito con un salario orario (come la maggior parte dei collaboratori che lavorano con TPS), il salario lordo è formato da:
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Salario orario di base: esso deve essere almeno equivalente al salario orario minimo sancito dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di riferiemnto o, in generale, dalla legge cantonale sul salario minimo.
N.B. Il salario orario di base
NON corrisponde al salario orario netto.
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Vacanze: la legislazione svizzera assicura che ogni lavoratore abbia diritto ad almeno un mese di ferie retribuite per ogni anno di lavoro, equivalente all'8,33% (1/12) del periodo lavorativo annuale. Questa percentuale può variare a seconda dell'età del lavoratore o del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL). Nel salario orario, anche le vacanze vengono pagate ad ogni ora di lavoro svolta ma i relativi importi vengono trattenuti e poi corrisposti su richiesta del lavoratore. TPS registra il "Totale avere vacanze" accumulato come ultima voce in ogni busta paga.
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Giorni festivi: anche i giorni festivi vengono retribuiti proporzionalmente per ogni ora di lavoro svolta e versati mensilmente nella busta paga. Pertanto, i lavoratori pagati ad ore ricevono un compenso per i giorni festivi in cui non lavorano. Il numero di giorni festivi retribuiti, e quindi la corrispondnete percentuale, può variare in base ai CCL e ai cantoni.
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Tredicesima: questa voce corrisponde all'ammontare lordo della tredicesima; essa viene calcolata per ogni ora di lavoro svolta e corrisponde all'8,33% (1/12) della somma del salario orario, più le indennità per vacanze e festivi.
Il salario orario lordo è la somma del salario di base con le indennità vacanze e festive e tredicesima. Questa è la base che verrà moltiplicata per le ore lavorate e ed è la base per calcolare gli oneri sociali.
Salario mensile
Se il lavoratore è retribuito con un salario fisso mensile, il salario mensile lordo deve essere almeno equivalente al minimo sancito dal CCL di riferimento o dalla legge cantonale del salrio minimo. Inoltre, le indennità vacanze e festivi, che per i salariati a ore sono obbligatorie, con un salario fisso mensile non sono dovute.