Con questo nuovo patto sancito tra Berna e Roma verrà ridefinita la tassazione per i frontalieri che risiedono nella fascia di confine aggiornando gli accordi del 1974.
Dopo varie trattative e discussioni iniziate nel 2020, lo scorso maggio anche il Senato Italiano ha approvato l’accordo; manca solo l’ultimo passaggio, ossia lo scambio delle lettere protocollari fra le autorità italiane e svizzere; i nuovi meccanismi di tassazione verranno quindi introdotti in via definitiva a partire dal 1° Gennaio 2024.
Con l’entrata in vigore di questo Nuovo Accordo i frontalieri verranno suddivisi in “vecchi” e “nuovi”.
Ai “vecchi” frontalieri, ovvero coloro che attualmente lavorano in Svizzera o tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Ticino, Grigioni o Vallese, continuerà ad essere applicata la tassazione esclusiva in Svizzera.
I ”nuovi” frontalieri (coloro che diventeranno frontalieri per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’accordo), invece, saranno soggetti ad un altro tipo di tassazione: oltre al pagamento dell’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro dovranno pagare anche l’IRPEF in Italia; in altre parole, i “nuovi" frontalieri saranno soggetti alla doppia tassazione. La tassazione complessiva per il nuovo frontaliere risulterà comunque pari a quella di un lavoratore italiano, che lavora in Italia, con uguale retribuzione.
Qual è il termine entro il quale posso essere considerato “vecchio” frontaliere e quindi beneficiare del vecchio trattamento fiscale?
Il giorno dello scambio delle missive o lettere protocollari fra Svizzera e Italia verrà considerato come momento ufficiale in cui il Nuovo Accordo entrerà in vigore. Non sarà quindi il 1° gennaio 2024 la data determinante per definire i nuovi e i vecchi frontalieri.
Non è possibile oggi definire con esattezza una data specifica ma si presume che le tempistiche non saranno molto lunghe.
Ricapitolando, prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo (quando avverrà ufficialmente lo scambio di missive fra Berna e Roma) il collaboratore per essere considerato frontaliere dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
- Residenza fiscale nei Comuni di confine (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/aa_comuni/lista_comuni_frontiera_2022.pdf);
- Rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- Ha o ha avuto un datore di lavoro nei seguenti Cantoni: Ticino, Grigioni o Vallese;
- Queste condizioni verranno mantenute per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.